Il TAR di Napoli, con la sentenza n. 5643 del 28 novembre scorso, intervenendo su un ricorso presentato da un privato contro un’amministrazione comunale avverso un ordine di demolizione relativo alla “Costruzione di un balcone di m. 1,30 X 7,00 previa trasformazione della preesistente finestra in un vano di accesso allo stesso” ha stabilito che l’inserimento di un balcone, in ragione dell’incremento di superficie (ancorché accessoria) che comporta e, comunque, per effetto della modifica dei prospetti, non può che qualificarsi come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi degli artt.3, c. 1, lett. d) e 10, c.1, lett. c) del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, non potendo viceversa configurarsi un mero intervento di manutenzione.
Il TAR ha quindi ritenuto pienamente giustificata l’applicazione della sanzione demolitoria in quanto, in presenza di un intervento edilizio realizzato in assenza del prescritto permesso di costruire, l’ordine di demolizione costituisce atto dovuto, mentre la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive quando ciò sia di pregiudizio alle parti legittime costituisce solo un’eventualità della fase esecutiva, subordinata alla circostanza dell’impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 15 luglio 2010 , n. 16807; sez. VII n. 1624 del 28.3.2008).