La Legge di Bilancio ha apportato sul fronte dell’ecobonus non poche novità ebtrate in vigore con questo nuovo anno. Vediamole in dettaglio. Sul fronte dell’efficienza energetica la detrazione da quest’anno prevede aliquote differenziate a seconda dell’intervento; sono stati ridisegnati gli incentivi sul risparmio energetico con l’obiettivo di agevolare maggiormente i lavori capaci di migliorare la prestazione globale degli edifici.
Ecobonus 65% su singola unità: quando è previsto
Per tutti il 2018 è ancora possibile fruire della detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici che migliorano di almeno il 20% il fabbisogno annuo di energia primaria e di coibentazioni di strutture opache verticali e orizzontali che rispettano i requisiti di legge.
Tra gli altri interventi che continuano ad usufruire della detrazione al 65% ci sono:
– installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
– sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
– l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, a condizione che l’intervento porti a un risparmio di energia primaria pari al 20%;
– l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione.
Per altri interventi invece l’ecobonus scende al 50% (anche in questo caso limitatamente ai lavori eseguiti nel corso di tutto quest’anno). Si tratta delle spese relative a:
– acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
– acquisto e posa in opera di schermature solari;
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013;
– acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.
A prescindere dalla percentuale detraibile (50% o 65%) l’ecobonus continua ad essere ripartito in dieci quote annuali di uguale importo, a partire dall’anno in cui è sostenuta la spesa (e ovviamente in quelli successivi).
Condomini: agevolazione maggiorata fino all’85% fino al 2021
L’Ecobonus sui condomìni resta invariato fino al 2021. I lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali (o che interessino tutte le singole unità di cui si compone il condominio) potranno usufruire di una detrazione del 70% nel caso di operazioni che interessino più del 25% della superficie disperdente dell’edificio e di una detrazione del 75% se si migliora la prestazione energetica invernale ed estiva (almeno fino alla soglia della qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015).
Incentivo maggiorato per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica. A questi lavori sarà riconosciuta una detrazione dell’80% se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.
La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali di pari importo e verrà calcolata su una spesa massima di 136 mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Si tratta della somma del tetto di 96 mila euro per unità immobiliare previsto dal sismabonus “tradizionale” e di quello di 40 mila euro per unità immobiliare fissato per l’ecobonus.
Un’altra novità riguarda gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) che da quest’anno possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%).
Cessione estesa alle singole unità
La possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.
I contribuenti incapienti (con meno di 8mila euro di reddito nel 2017) potranno quest’anno cedere il loro credito d’imposta anche a banche e intermediari finanziari per lavori sul singolo appartamento.