È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 7 dicembre 2017 che detta le regole per il collaudo delle grandi opere, definendo un’ulteriore aspetto regolamentare del nuovo Codice degli Appalti.
Queste alcune delle novità più rilevanti: il soggetto che si aggiudica appalti per la realizzazione di infrastrutture di grande rilevanza o complessità con la formula del “general contractor”, sulla base di una motivata richiesta della commissione di collaudo, e prima dell’emissione del certificato di collaudo, può autorizzare la commissione ad avvalersi di soggetti specializzati esterni.
I servizi di collaudo devono essere aggiudicati, secondo le procedure di gara previste dal Codice, a soggetti specializzati nel settore d’interesse.
I costi dei servizi di collaudo devono essere inseriti nel quadro economico dell’infrastruttura e si aggiungono a quelli per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche ed altri collaudi specialistici già previsti dal contratto, ma con una distinta evidenziazione. La spesa complessiva non può superare il 10% del compenso lordo spettante complessivamente alla commissione di collaudo.