domenica 22 Dicembre 2024
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Collocamento obbligatorio: dall’Inail misure di sostegno per l’assunzione dei disabili da lavoro

A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore i nuovi obblighi introdotti in materia di collocamento obbligatorio disabili.

Se fino al 31 dicembre 2017 (D. Lgs. n. 151/2015) era previsto che, nelle aziende con organico ricompreso tra 15 e 35 dipendenti (per i criteri di computo si rimanda alla Legge 68/1999), l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile scattasse nel momento in cui veniva effettuata una nuova assunzione (la sedicesima; comma 2 dell’art. 3 della L. 68/1999), a partire dal 1° gennaio 2018 le stesse aziende saranno soggette all’obbligo di assumere un lavoratore disabile, a prescindere dalle nuove assunzioni (art. 3, comma 3 ter, D.L. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. 19/2017).

Tutte le piccole e medie imprese con almeno 15 dipendenti dovranno, quindi, presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione di un disabile appartenente alle categorie protette.

L’assunzione del lavoratore dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data in cui è scattato l’obbligo. Entro il 31 gennaio 2018, quindi, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere in via telematica il prospetto informativo riguardante la situazione del personale occupato al 31.12.2017.

La comunicazione dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica, per il tramite dell’intermediario, ed è obbligatoria solo qualora rispetto all’ultimo prospetto inviato, siano intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota da destinare ai soggetti disabili.

Le quote di riserva destinate all’assunzione di soggetti disabili – ex L.68/99 – sono le seguenti:

  • nessun lavoratore per i datori che occupano da 0 a 14 dipendenti
  • n° 1 lavoratore per i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti
  • n° 2 lavoratori per i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti
  • 7 % dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti

 

I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti sono, inoltre, tenuti ad assumere i soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 18 L. 68/99 (ovvero orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:

  • 1% dei lavoratori occupati per i datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti
  • 1 lavoratore per i datori che occupano da 51 a 150 dipendenti.

 

Si ricordano le sanzioni previste dall’art. 15 della legge n. 68/1999, come modificate dal D.M. del 15/12/10 e dal D. Lgs. n. 185/2016, c.d. Correttivo al Jobs Act:

  • mancata presentazione del prospetto informativo è pari a€ 635,11 più la maggiorazione di € 30,76 per ogni giorno di ritardo;
  • mancata copertura della quota di riserva è pari€ 153,2, ovvero una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di € 30,64, al giorno per ogni lavoratore non occupato dal 60° giorno successivo alla data in cui è scattato l’obbligo.

 

DALL’INAIL MISURE DI SOSTEGNO PER L’ASSUNZIONE DEI DISABILI DA LAVORO

In considerazione di tale obbligo, l’Istituto mette a disposizione un contributo alle aziende per l’adozione degli accomodamenti ragionevoli necessari a garantire ai disabili la parità di diritti con gli altri lavoratori. Gli interventi riguardano: il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro, rimborsati per il 100% delle spese sostenute (spesa massima 95 mila euro); la formazione ed il tutoraggio, per cui, invece, è rimborsato fino al 60% delle spese (spesa massima 15 mila euro), fino a un massimo complessivo di 150mila euro per ciascun progetto.

Il dettaglio delle modalità operative per l’attivazione degli interventi è contenuto nelle circolari Inail n. 51/2016 e n. 30/2017, che definiscono il procedimento per l’attivazione del progetto di reinserimento personalizzato, con la partecipazione attiva del datore di lavoro e del lavoratore disabile.

ALL 1 – Informativa a DL – circ. 51

ALL 2 – Comunicazione a DL .- circ. 51

ALL 3 – Comunicazione a DL e Inf – circ 51

allegato 1 alla circolare 30_2017

Circolare n 30 del 25 luglio 2017

Circolare n.51 del 30 dicembre 2016

d.l.244-2016

Decreto_Legislativo_14_settembre_2015_n.151

L.19-2019

legge_12_marzo_1999_n.68

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