È entrato in vigore il Decreto BIM che stabilisce le modalità e i tempi di introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. Un’entrata in vigore che non coincide, però, con l’obbligatorietà del BIM, che seguirà la tempistica indicata dal decreto medesimo. Dall’entrata in vigore del decreto, l’utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici specifici è facoltativo per le nuove opere e per gli interventi di recupero, riqualificazione o per le varianti.
L’obbligo di utilizzo di metodi e strumenti elettronici di modellazione decorre:
– dal 1° gennaio 2019 per le opere di importo da 100 milioni di euro;
– dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro;
– dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro;
– dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
– dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro;
– dal 2025 per tutte le nuove opere.
Il Decreto BIM del 1° dicembre dello scorso anno ( attuativo dell’articolo 23, comma 13, del Codice degli Appalti) definisce le modalità e i tempi di introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
Il provvedimento indica, per gli appalti e le concessioni, le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici e disciplina gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti, che dovranno adottare un piano di formazione del personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.
Previsto anche l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di sistemi aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti, e l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto.
Il BIM è un modello per ottimizzare, tramite l’integrazione con metodi e strumenti elettronici specifici, la progettazione, la realizzazione e la gestione di costruzioni in ambito di edilizia e infrastrutture. Tramite il BIM tutti i dati rilevanti di una costruzione e presenti in ogni fase del processo devono risultare disponibili in formati digitali aperti e non proprietari.
L’obbligatorietà di specifici metodi e strumenti elettronici di progettazione è stata introdotta dal nuovo Codice Appalti ed è finalizzata a razionalizzare le attività di progettazione e delle verifiche, andando migliorando e snellendo i processi che fino ad oggi hanno influito su tempi e modi di partecipazione agli appalti.
Appalti pubblici, in vigore il Decreto BIM
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