Sul punto, con ordinanza 1588/2018, si è espressa la Corte di Cassazione , chiamata a decidere sulla vertenza in atto fra l’Agenzia delle Entrate ed il proprietario di un’abitazione, sul cui acquisto aveva usufruito delle agevolazioni ed al quale era stato impedito il trasferimento di residenza entro il termine dei 18 mesi stabiliti dalla legge, non avendo, il costruttore, consegnato l’immobile nei tempi previsti. La Suprema Corte ha ribaltato le pronunce delle Commissioni tributarie provinciale e regionale, che si erano espresse in favore dell’acquirente, dichiarando l’inadempienza “causa di forza maggiore”.
Accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, i giudici della Cassazione hanno stabilito che il ritardo nella consegna da parte del costruttore non costituisce una “causa di forza maggiore”, non rappresentando un impedimento oggettivo, caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.
La Corte ha, inoltre, aggiunto che per evitare la perdita dell’agevolazione sarebbe stato sufficiente, nel termine dei 18 mesi, trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente in quest’ultimo. Per potersi verificare la condizione della forza maggiore “rilevano solo i fatti che abbiano impedito il trasferimento della residenza nel Comune”, nel caso specifico inesistenti.