venerdì 22 Novembre 2024
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Criteri minimi ambientali: ulteriori precisazioni da parte del Ministero

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato lo scorso 2 febbraio un aggiornamento delle FAQ per fornire nuove indicazioni operative sui Criteri minimi ambientali da seguire nell’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici, in applicazione del D.M. 11 ottobre 2017.

Come noto, le stazioni appaltanti “contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara ed in particolare nel capitolato speciale d’appalto, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM”.

Tali criteri, pur non essendo obbligatori, contribuiscono a raggiungere risultati migliori in termini di gestione ambientale da parte dell’impresa.

Su tale fronte interviene il documento diffuso dal Ministero, nel quale è specificato che il progetto messo a gara dalla stazione appaltante deve essere quello esecutivo, contenente, peraltro, già un piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere o un piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico. Se tali documenti non sono inseriti nel progetto esecutivo messo a gara e vengono presentati in un momento successivo, rappresentano una variante al progetto. In quest’ultimo devono essere inserite, inoltre, le indicazioni sui luoghi per la gestione ed il ricollocamento delle terre da scavo.

I chiarimenti arrivano anche sull’aspetto relativo alla redazione del computo metrico estimativo. In particolare, si legge nel documento, “il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara. Se così non è, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull’impresa senza fare alcuna verifica economica. A questo fine la stazione appaltante deve svolgere una adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non previsti nel progetto esecutivo”.

Ulteriore punto chiarito dal Ministero riguarda la deroga all’applicazione dei criteri indicati ai commi 2.2.3 (riduzione del consumo di suolo) e 2.3.5.1 (illuminazione naturale), prevista dal comma 3 del D.M. 11 ottobre 2017 di adozione dei CAM edilizia, relativo agli interventi effettuati nelle zone territoriali omogenee A e B .

dm11.10.2017

chiarimenti_CAM_edilizia_020218

 

 

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