Con il messaggio n. 737/2018 l’Istituto ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’anticipo pensionistico APE, con particolare riferimento alla presentazione della domanda.
Secondo quanto già precisato con la circolare n. 28/2018, i “soggetti in possesso della certificazione del diritto all’APE possono presentare domanda all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello”. Condizione necessaria è che gli Istituti finanziatori e le società assicurative da scegliere aderiscano agli accordi-quadro stipulati fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le rispettive associazioni di categoria di riferimento: l’Associazione bancaria italiana e l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici primarie.
Gli istituti finanziatori e le imprese assicuratrici hanno l’obbligo di comunicare all’Istituto la propria adesione ai rispettivi accordi-quadro, con l’invio, tramite pec all’indirizzo dc.pensioni@postacert.inps.gov.it, alla Direzione centrale pensioni dell’Inps del modulo opportunamente compilato in ogni sua parte.
L’adesione sarà resa operativa dall’INPS entro 30 giorni dalla data di ricezione.
Le banche e le assicurazioni potranno, in ogni caso, esercitare il diritto di recesso dalla convenzione, inviandone comunicazione all’Istituto, senza produrre alcun effetto sulle operazioni di finanziamento perfezionate prima della sua data di efficacia, corrispondente al 1° giorno del mese successivo alla richiesta nel caso in cui la comunicazione sia avvenuta entro il 15 del mese. In caso di comunicazioni presentate dopo il 15, il recesso avrà decorrenza dal 1° giorno del secondo mese successivo.