A partire dal 2019 per la programmazione triennale dei lavori pubblici occorrerà seguire lo schema tipo per la redazione e l’aggiornamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale ( D.M. 14/2018 attuativo del Codice Appalti).
Per la scelta dei progetti da inserire nella programmazione, le Amministrazioni dovranno dare la priorità agli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di strutture conseguenti a calamità naturali ed al completamento delle opere incompiute. Seguono, poi, in ordine di priorità, i lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente, la realizzazione dei progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con i fondi europei e gli interventi per cui è prevista la possibilità di finanziamento con capitale privato in misura maggioritaria. La priorità va valutata su tre livelli: massima, media e minima, come indicato nella tabella D3 contenuta nell’allegato al Decreto.
Il Decreto fornisce, inoltre, chiarimenti sull’iter procedurale, specificando che per inserire un intervento nel programma triennale o nell’elenco annuale, se l’importo dell’intero lavoro è pari o superiore a 1 milioni di euro, le Amministrazioni devono approvarne preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In caso di importo inferiore, l’Amministrazione deve approvare il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro.