L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 22/E/2018 ha chiarito che possono accedere al sismabonus anche gli interventi sugli immobili ad uso produttivo, non utilizzati direttamente dall’azienda, ma destinati alla locazione.
Le Entrate hanno risposto al dubbio di una società, proprietaria di un edificio in zona a rischio sismico 3, che intendeva effettuare dei lavori di messa in sicurezza per ottenere una riduzione di due classi di rischio sismico.
Dopo i lavori, la società intendeva trasformare l’edificio in uffici e residenze da destinare alla locazione e non all’uso diretto.
Il Fisco ha chiarito che per usufruire delle detrazioni fiscali per la messa in sicurezza antisismica bisogna valutare la localizzazione territoriale e l’utilizzo dell’edificio.
Sono quindi ammessi gli immobili situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e adibiti a fini residenziali, anche diversi dall’abitazione principale, o ad attività produttiva. Per “costruzioni adibite ad attività produttive”, ha aggiunto il Fisco, si intendono quelle in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la normativa sul sismabonus non pone altre condizioni. Questo significa, si legge nella risoluzione, che “l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio”.
L’obiettivo del sismabonus è infatti “favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio”.
Per il raggiungimento di questo scopo, non conta che l’edificio sia utilizzato direttamente dall’impresa che sostiene i costi degli interventi o che venga invece locato a terzi.
Ricordiamo che il sismabonus consiste in una detrazione fiscale Irpef o Ires, ripartita in cinque quote annuali, commisurata agli obiettivi di messa in sicurezza raggiunti con l’intervento.
Nelle singole unità immobiliari si parte dal 50%, ma si può ottenere anche il 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e l’80% se i lavori comportano il passaggio a due classi di rischio inferiori. In condominio si parte sempre dal 50%, ma si può arrivare al 75% o all’85% a seconda che con i lavori si ottenga il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori.