Si è espresso così il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1514/2018, dichiarando non accolta la domanda di sanatoria. Scatta, di conseguenza, l’ordine di demolizione, nei casi in cui non vengano pagate le multe nei termini previsti dalla normativa.
Come sottolineato dai giudici, la Legge 326/2003 (secondo condono edilizio) prevede termini ben precisi per il pagamento di oblazione e oneri concessori, che corrispondono al 10 dicembre 2004 per la prima rata, al 31 maggio 2005 per la seconda e al 30 settembre 20005 per la terza. La Legge sul condono è nata con lo scopo di introdurre una deroga alle norme che disciplinano l’assetto del territorio, per poter recuperare risorse finanziarie attraverso le oblazioni da corrispondere per ottenere la sanatoria. “Consentire in via interpretativa una dilazione al pagamento delle oblazioni stesse – si legge nella sentenza – comporterebbe, viceversa, una lesione duplice, perché i valori sottesi alla programmazione del territorio sarebbero violati ugualmente, senza al contempo ottenere i ricavi finanziari auspicati”. Pertanto, nel caso in esame, sia il Tar che il CdS hanno confermato l’ordine di demolizione dell’intervento abusivo, per cui era stata presentata richiesta di sanatoria.