Va all’esame della Conferenza Unificata per l’intesa il decreto di attuazione del Dlgs 102/2014, che prova a semplificare e armonizzare gli iter per l’installazione di impianti e dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili in ambito residenziale e terziario.
Dopo il suo iter e, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, le Regioni e gli Enti locali dovranno adeguare la propria normativa. Decorso tale termine, le disposizioni contenute nelle linee guida troveranno diretta applicazione.
Nelle linee guida sono ribadite e sistematizzate le autorizzazioni da richiedere per l’installazione di pompe di calore, generatori di calore, impianti solari termici e generatori ibridi compatti. Tali procedure, sono state recentemente disciplinate dai decreti SCIA 1 – Dlgs 126/2016 e SCIA 2 – Dlgs 222/2016
Le norme si applicano ai casi di nuova installazione e/o sostituzione di impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, in funzione anche delle tipologie di lavori individuate dal DM 26 giugno 2015.
Ad esempio, gli interventi di installazione di pompe di calore sono considerati attività di edilizia libera e possono essere eseguiti senza comunicazione da parte dell’interessato all’amministrazione comunale né titolo abilitativo quando:
– sono ascrivibili al novero di interventi di manutenzione ordinaria;
– sono interventi di sostituzione o di nuova installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (e non comportano una ristrutturazione dell’impianto termico);
– sono interventi di sostituzione o nuova installazione di generatori a pompa di calore destinati alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua, in sostituzione di altro generatore di calore (e non comportano una ristrutturazione dell’impianto termico).
Per lo stesso intervento è, invece, necessaria una comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori e con la descrizione sommaria dell’impianto da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, ma senza alcun titolo abilitativo:
– quando si tratta di interventi di manutenzione straordinaria;
– nei casi di nuova installazione o in sostituzione di altro generatore dí calore, destinati alla produzione di acqua calda e aria o di sola acqua, che comportino una ristrutturazione dell’impianto termico.
Se l’intervento riguarda un immobile sottoposto a vincolo culturale e paesaggistico, bisognerà richiedere l’autorizzazione paesaggistica (ordinaria o semplificata).
Le linee guida indicano anche i prezzi massimi che gli enti locali possono applicare per le procedure autorizzative degli interventi:
– 10 euro per la Comunicazione Inizio Lavori (CIL);
– 30 euro per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS);
– 50 euro per l’Autorizzazione paesaggistica semplificata e ordinaria.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma, gli enti locali dovranno pubblicare tali costi sui propri siti web.
Infine, la bozza di decreto contiene una importante novità: il riconoscimento della qualifica di certificatore energetico su tutto il territorio nazionale. Lo scopo è quello di favorire l’omogeneità nell’applicazione della disciplina e di eliminare situazioni di possibile alterazione della concorrenza fra le diverse aree del Paese.