Con la circolare n. 45/18 l’Inps ha fornito chiarimenti in merito ai casi di contribuzione versata da ente previdenziale pubblico non corrispondente realmente al creditore. In particolare, rifacendosi alle disposizioni contenute nell’art. 116, comma 20, della Legge n. 388/2000, nei casi in cui la contribuzione fosse indebitamente versata alla Gestione separata, l’Inps ha ricordato che è possibile trasferire le somme erroneamente corrisposte direttamente al legittimo Ente destinatario, senza passare per il tramite del rimborso al soggetto interessato.
La ratio della norma – si legge nella circolare – è quella di favorire il debitore ed evitare l’onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della stessa natura e con l’aggravio di sanzioni, subordinandone la possibilità, prevista dal citato comma, alle seguenti condizioni:
– il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
– la natura del contributo deve essere previdenziale;
– il contributo deve essere certo;
– deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.
Chiarimenti anche sul fronte di nozione di ente previdenziale; l’Istituto, infatti, specifica che tutti gli Enti assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, quali quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96, possono essere considerati come rientranti nell’ambito di applicazione del regime previsto dall’articolo 116, comma 20, della legge n. 388/2000. Ne consegue che sarà possibile effettuare un trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa. A tale scopo le Casse previdenziali interessate potranno stipulare apposite convenzioni con l’INPS al fine di individuare le modalità operative per il trasferimento della contribuzione versata dai propri assicurati.
Viene, inoltre, fornito un quadro di sintesi sulle attuali disposizioni normative in merito agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale.
L’ultimo punto trattato nella circolare riguarda l’aspetto procedurale: la domanda di trasferimento diretto della contribuzione può essere presentata, in modalità on-line, utilizzando il modello appositamente predisposto, dal professionista o dal collaboratore o direttamente dall’Ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio o di sentenza. Il contenuto della domanda dovrà interessare tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata, ad eccezione di quella versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale.