Con la circolare n. 13 del 21 marzo scorso, la Ragioneria Generale dello Stato ha diramato chiarimenti aggiuntivi in ordine alla disciplina recata dall’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.
Le precisazioni si sono rese necessarie a seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 concernenti:
- la riduzione, a decorrere dal 1° marzo 2018, da diecimila euro a cinquemila euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche (e le società interamente partecipate dalle stesse) prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo;
- l’estensione da trenta a sessanta giorni del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato dall’agente della riscossione.
La circolare è suddivisa in tredici paragrafi ed il contenuto tiene conto dell’aggiornamento del quadro normativo di settore, approfondisce l’analisi dell’ambito soggettivo di riferimento ed esamina una serie di profili critici della disciplina in discorso (afferenti, ad esempio, alla scissione dei pagamenti, all’inadempienza contributiva, alla cessione del credito, ecc.), per offrire in merito soluzioni interpretative.
Infine, sono state aggiornate le indicazioni riguardanti il trattamento delle irregolarità, con conseguente modifica del modello denominato Allegato A, che sostituisce quello unito alla precedente circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS.