Entrate in vigore ieri, le NTC 2018 rappresentano un importante aggiornamento delle vecchie NTC 2008, il processo di revisione si completerà con la pubblicazione della circolare applicativa, non ancora pubblicata.
Nelle more della circolare, le Norme Tecniche 2018, come specificato dal CNI con la circolare dello scorso 14 marzo, sono applicabili da subito, poiché costituiscono un aggiornamento delle precedenti e non una completa rivisitazione normativa; inoltre, secondo il Consiglio degli Ingegneri, esse sono state modificate per attualizzarle ed adattarle alla realtà strutturale del costruito e, per tale motivo, risultano più facilmente applicabili.
In attesa della circolare applicativa è previsto, in ogni caso, un periodo transitorio, in cui è possibile continuare ad utilizzare le NTC 2008. Tale periodo varia a secondo che si tratti di opere pubbliche o private.
Nel primo caso, la vecchia normativa potrà essere utilizzata soltanto per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati e per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle nuove norme). Tali disposizioni hanno validità esclusivamente nel caso in cui i lavori in questione vengano consegnati entro cinque anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018, ovvero il 22 marzo 2023.
Per le opere private, invece, l’utilizzo della vecchia normativa è consentito solo fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi nel caso di opere strutturali in corso di esecuzione, o per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo presso i competenti Uffici, prima del 22 marzo 2018.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme, come specificato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con la nota allegata, si è presentata anche la necessità di adeguare la qualificazione dei prodotti di acciaio destinati all’impiego per il calcestruzzo armato precompresso, considerati i nuovi requisiti introdotti. Tale processo di adeguamento dovrà avvenire entro tre mesi dall’entrata in vigore; di conseguenza, entro 9 mesi dovranno essere trasmessi i certificati di prova.
Restano invariati i sistemi di qualificazione della produzione di cls confezionato con processo industrializzato, di tutti gli elementi strutturali in legno massiccio o lamellare, dell’acciaio per cls armato o per strutture metalliche o strutture composte, per i quali sarà sufficiente l’emissione di nuovi attestati alla prima occasione utile.