E’ quanto specificato nella sentenza n. 1457 del 6 marzo 2018. La Pubblica Amministrazione, che ostacola l’attività di un imprenditore, è obbligata al pagamento dei danni, calcolati in base agli utili che risultanti dai bilanci depositati.
Il caso esaminato riguardava un’attività turistica, che il Ministero per i Beni e le attività culturali ha più volte bloccato. L’imprenditore, dopo ben due annullamenti della decisione del Ministero da parte del Tar, ha richiesto un risarcimento per il periodo in cui l’attività è rimasta ferma, sottolineando l’accanimento dell’Amministrazione, nonché la sproporzione tra la paralisi imposta ed i presunti valori archeologici che si intendevano tutelare.
La novità della sentenza riguarda principalmente la modalità di calcolo del risarcimento: i giudici hanno quantificato l’importo in base agli utili perduti, utilizzando, quindi, strumenti economici senza ricorrere a parametri di equità o riduzione forfettaria in nome di un interesse pubblico asseritamente prevalente. I giudici hanno ritenuto importante valutare ciò che sarebbe stato probabile che accadesse senza il blocco da parte dell’Amministrazione, per poter considerare il mancato funzionamento dell’impianto produttivo, l’ostacolo dell’attività di impresa e la carenza di guadagni. Il calcolo del tempo imprenditoriale perso è, poi, stato convertito in utili non percepiti, con riferimento al periodo in cui la struttura ha operato a pieno regime, cui sono state detratte le imposte.