martedì 3 Dicembre 2024
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INPS: forniti chiarimenti sul Fondo di integrazione salariale

L’INPS, con il Messaggio n. 1403 del 2018, ha fornito chiarimenti circa il fondo di integrazione salariale (FIS) ed, in particolare, sulle prestazioni di assegno ordinario e di solidarietà, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 159, L. n. 205/2018), intervenuta a modifica dell’art. 29, comma 4, del D.Lgs n. 148/2015.

L’Istituto ha ricordato che, in riferimento al limite massimo in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo, esso è innalzato da quattro a dieci volte l’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro.

Il medesimo comma abroga anche l’art. 44, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevedeva, al fine di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del Fondo, una deroga transitoria fino al 2021, all’originario limite di 4 volte ora abrogato.

Pertanto, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dall’anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

Confermata, in ogni caso, la previsione per cui le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse del Fondo.

Messaggio numero 1403 del 29-03-2018_Allegato n 1

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