Per la realizzazione di piccoli interventi edilizi come l’installazione di piccoli gazebo, pergolati, tende, opere temporanee e pavimentazioni pertinenziali non sarà richiesta alcuna autorizzazione.
È quanto prevede il DM 2 marzo 2018 che entrerà in vigore il prossimo 23 aprile, che contiene il primo elenco delle opere di edilizia libera, in attuazione dalla disciplina sulla Scia (D.lgs. 222/2016).
Si potrà consultare la tabella del decreto ( che si allega) con l’individuazione della categoria di intervento a cui appartiene un’opera edilizia e del conseguente regime giuridico.
Il primo glossario è un elenco non esaustivo delle principali opere, suddiviso in ‘opera’ ed ‘elemento’.
Ad esempio, per interventi su ‘le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici’ si intendono le opere di installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento dei seguenti elementi:
– opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/fioriera, panca) e assimilate;
– gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
– pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
– ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo;
– tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo;
– elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare.
Tra “gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio” vengono indicati i seguenti elementi:
– ascensore, montacarichi;
– servoscala e assimilabili:
– rampa;
– apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario;
– dispositivi sensoriali.
Tra gli interventi liberi anche: la realizzazione di serre mobili e stagionali, la pavimentazione di aree pertinenziali e l’installazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici.
In fase di prima attuazione (e visto l’elevato numero e la disomogeneità delle opere edilizie da includere) è stato stabilito di predisporre per primo il glossario contenente l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera.
Per le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire, gli elenchi saranno adottati in seguito.
A operazione conclusa, il glossario chiuderà il cerchio delle semplificazioni in materia di edilizia iniziate con il Dlgs 222/2016 che ha modificato il Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Inoltre, letto insieme alle 42 definizioni standardizzate allegate al Regolamento edilizio tipo, permetterà di individuare, in un modo uniforme in tutta Italia, cosa comprende l’intervento che s’intende realizzare e qual è l’autorizzazione necessaria.