Il Tar Emilia Romagna, con la sentenza n. 276/2018, si è pronunciato in tale direzione nel contenzioso riguardante la delibera di una variante al Piano Regolatore Generale da parte di un’Amministrazione comunale per lavori di adeguamento di una strada di collegamento di pubblica utilità.
Il proprietario del terreno interessato dall’esproprio si è opposto alla decisione, sostenendo l’esistenza di un’altra strada di collegamento da poter utilizzare per lo scopo e sottolineando gli ingenti danni che la realizzazione dell’infrastruttura gli avrebbe causato. Il Comune ha rigettato l’istanza senza fornire alcuna motivazione.
I giudici si sono espressi su tale aspetto, specificando che secondo un “principio assolutamente pacifico in giurisprudenza”, le osservazioni dei proprietari interessati a una variante rappresentano un mero apporto collaborativo”. “Le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale. La presentazione di un’osservazione non comporta, in caso di rigetto o di accoglimento parziale, un particolare onere motivazionale in capo all’Amministrazione”.
È sufficiente, ha concluso il Tar, che l’osservazione sia stata esaminata e ritenuta in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante, poiché l’interesse pubblico prevale su quello dei privati.