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Il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo (Parere n. 966/2018) sulla bozza delle linee guida n. 2 dell’Anac recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”, sottolineando, tuttavia, la carenza di indicazioni sui criteri di scelta fra tale modalità di aggiudicazione e l’offerta con massimo ribasso.
Come noto, il Codice Appalti ha stabilito che l’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce la scelta prevalente in caso di partecipazione ad una gara d’appalto, per consentire il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, concorrendo alla valutazione finale, oltre l’aspetto economico, anche la qualità delle proposte. In caso di lavori di importo inferiore ai 2 milioni di euro, la norma consente anche il ricorso alle aggiudicazioni con il criterio del prezzo più basso, a condizione che si tratti di procedure ordinarie, non negoziate, e che a base di gara venga posto il progetto esecutivo.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, secondo i giudici del CdS, le linee guida Anac non forniscono aiuto concreto alle Stazioni Appaltanti su quale criterio di aggiudicazione applicare fra le due modalità previste, ma si limitano alle sole indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV. Tale carenza era già presente nelle linee guida del 2016 e sarebbe stato opportuno colmarla alla luce dell’esperienza maturata.
“Le linee guida – scrivono i giudici – forniscono utili indicazioni in ordine alla definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione che devono essere sottesi alla costruzione degli elementi o criteri di valutazione. Esse, tuttavia, non forniscono criteri per orientare la discrezionalità delle amministrazioni sulla scelta del criterio di aggiudicazione”.
Il Consiglio di Stato è, inoltre, intervenuto nel merito dell’assenza di istruzioni operative sul principio sancito all’art. 95, comma 14-bis, secondo cui “in caso di appalti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta”. Tale concetto, se da una lato garantisce che la scelta dell’aggiudicazione possa essere fatta valutando elementi non contenuti nel progetto esecutivo, sulla base del quale è stata indetta la procedura, dall’altro rende più difficile per le stazioni appaltanti “l’individuazione degli elementi qualitativi dell’offerta nell’ambito di un criterio che, pure, dovrebbe garantirla in massimo grado”.