Con la sentenza n. 2366/2018 i giudici del CdS hanno confermato il concetto già espresso dal Tar di competenza, affermando che il permesso di costruire non può essere sottoposto a condizioni. Le uniche eccezioni devono essere previste per legge e destinate al pubblico interesse.
Nel caso in esame, il Consiglio era stato chiamato ad esprimersi nel ricorso presentato da una società, intenzionata a realizzare un’autorimessa su cinque livelli interrati per 40 box auto, contro l’Amministrazione comunale, che aveva rilasciato il permesso di costruire, vincolandolo all’acquisizione di una relazione univoca sulla fattibilità dell’intervento dal punto di vista strutturale ed all’autorizzazione da parte dei condomini confinanti.
Il primo a dare parere favorevole alla ricorrente è stato il Tar, che ha ritenuto illegittima “l’apposizione di una condizione sospensiva in grado di subordinare l’efficacia del permesso di costruire ad una successiva analisi della situazione di fatto”.
A confermare tale parere il Consiglio di Stato, che con la sopra citata sentenza ha spiegato che “non sussistono i presupposti per il rilascio condizionato del titolo, poiché non comporta risparmio procedimentale, non essendo necessario acquisire atti da altra amministrazione”.
La condizione cui è stato sottoposto il rilascio del permesso risulta, inoltre, essere onerosa: “L’aver subordinato la produzione degli effetti del permesso di costruire alla conclusione di un futuro accordo si risolve in un ingiustificato aggravamento del procedimento, in antitesi ai principi di efficienza ed economicità ex art. 97 Cost. e art. 11 L. 241/1990”.
Secondo i giudici, l’Amministrazione comunale scarica il potere decisorio sulla concreta operatività del permesso a soggetti diversi, finendo, sostanzialmente, per abdicare all’esercizio della funzione pubblica.
Inoltre, l’efficacia del permesso non può essere avvolta dall’incertezza, dipendendo dalla conclusione di un accordo futuro, e non può originarsi dalla decisione di soggetti terzi controinteressati, ovvero dal parere dei condomini confinanti sulla fattibilità dell’intervento.
“Il Collegio – si legge nella sentenza – riscontra che la produzione degli effetti del permesso impugnato risulta subordinata al verificarsi di una condizione, di carattere sospensivo, futura ed incerta, in quanto tale inammissibile nonché dimostrativa di una carente istruttoria procedimentale”.
Il Cds ha, quindi, accolto il ricorso della società e dichiarato illegittima la condizione sospensiva del permesso di costruire.