Il Consiglio di Stato ha stabilito, con la sentenza n. 2527 del 26 aprile scorso, che in caso di avvalimento la stazione appaltante, che in fase di verifica abbia riscontrato irregolarità sul possesso dei requisiti dichiarati dall’impresa ausiliaria, avendo ricevuto dall’ente previdenziale Durc irregolare, ha l’obbligo di richiederne la sostituzione e non la sua regolarizzazione.
La seconda classificata di una procedura di gara aveva presentato ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva della gara. L’impresa, infatti, era venuta a conoscenza che, nella fase, preliminare all’aggiudicazione, di verifica dei requisiti, la stazione appaltante aveva riscontrato una situazione di irregolarità contributiva dell’impresa ausiliaria, di cui la prima classificata si era avvalsa per i requisiti di capacità finanziaria e tecnica, nonché la qualificazione SOA per la categoria OG1 Classifica VIII, e ne aveva richiesto la regolarizzazione.
Il Tar aveva rigettato il ricorso, ritenendo legittimo l’invito alla regolarizzazione da parte della stazione appaltante. Secondo i giudici l’impresa era in totale buona fede, poiché l’irregolarità contributiva era relativa agli anni 2012-2013, per i quali era già stato emesso Durc positivo negli anni 2015-2017.
Il Consiglio di Stato, invece, ha ribaltato la sentenza di primo grado, accogliendo l’appello al ricorso presentato dalla seconda classificata.
Secondo i giudici del CdS se la stazione appaltante, in sede di verifica del possesso dei requisiti dichiarati, riceve dall’ente previdenziale comunicazione di Durc irregolare, è tenuta ad escludere l’operatore dalla procedura, revocando l’aggiudicazione eventualmente effettuata, senza procedere al previo invito alla regolarizzazione. Inoltre, l’obbligo di immediata esclusione vale nel caso di irregolarità contributiva della impresa concorrente, non potendo operare nel caso di irregolarità di impresa ausiliaria della quale la concorrente intende avvalersi.