giovedì 26 Dicembre 2024
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Split Payment: le novità spiegate dall’Agenzia delle Entrate

In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 172/2017, che ha introdotto importanti novità, soprattutto in merito ai soggetti coinvolti dall’applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti (Legge di Stabilità 2015), l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno fornire maggiori chiarimenti in materia.

La Circolare n. 9/E, infatti, illustra i nuovi soggetti interessati dallo split payment:

  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento o che comunque siano controllate da soggetti pubblici (è il caso, ad esempio, delle fondazioni attraverso cui gli Ordini professionali realizzano interessi collegati alle professioni che rappresentano);
  • le società controllate direttamente o indirettamente dagli enti sopra elencati e dalle società soggette allo split payment;
  • le società partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da amministrazioni pubbliche e da enti e società soggette allo split payment. Questi enti, fondazioni e società si aggiungono ai soggetti precedentemente coinvolti dalla disciplina della scissione dei pagamenti, come le Pubbliche amministrazioni e le società quotate e inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Nel documento si analizzano, nel dettaglio, le nuove categorie di soggetti interessati. Di queste ultime, le società fiduciarie ed i consulenti tecnici d’ufficio risultano interessate dalle maggiori novità.

Per le prime, l’Agenzia afferma che bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell’ambito dello split payment, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria.

Per i CTU, l’Agenzia si uniforma alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, escludendo l’applicabilità della scissione dei pagamenti a compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio, sia per ragioni di semplificazione, sia perché il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall’Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell’interesse superiore della giustizia.

L’Agenzia ha, inoltre, ricordato che, per individuare con più semplicità i nuovi soggetti coinvolti, è possibile consultare gli elenchi pubblicati sul portale istituzionale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze lo scorso 19 dicembre 2017. Le liste consentono ai soggetti passivi Iva di verificare le informazioni relative ai cessionari/committenti e stabilire se applicare la scissione dei pagamenti. La Circolare chiarisce, infine, che eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare di oggi sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all’Erario con il mancato versamento dell’imposta dovuta.

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