L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha così bocciato l’istruttoria svolta dalla Stazione Appaltante con il parere di precontenzioso su una gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria di un impianto di depurazione.
Secondo l’impresa seconda classificata nella procedura di gara, la vincitrice non avrebbe approfondito nell’offerta la voce relativa alle spese generali, con particolare riferimento agli oneri riguardanti la prestazione del responsabile tecnico per la sicurezza e le spese di trasporto e smaltimento in discarica dei fanghi.
L’impresa vincitrice ha contestato le osservazioni, sottolineando che l’incarico di responsabile tecnico per la sicurezza sarebbe stato svolto direttamente dall’amministratore unico e, quindi, senza costi aggiuntivi. Il trattamento dei fanghi, inoltre, sarebbe stato assegnato all’impianto che ha presentato il preventivo più basso.
Nella vicenda l’Anac si è espressa confermando che “la Stazione appaltante ha il dovere di valutare la congruità dell’offerta economica, oltre che in relazione ai costi per il personale, per la sicurezza aziendale ed in relazione all’incidenza dell’utile nella gestione, anche in relazione alle spese generali”. Laddove esistano margini di dubbio sulle voci inserite nell’offerta, quali quelle sul responsabile tecnico o sullo smaltimento dei fanghi, l’ente appaltante ha il compito di chiedere ulteriori chiarimenti in relazione alla sussistenza di altri eventuali oneri connessi alla prestazione.
Poiché, dunque, la Stazione Appaltante ha omesso un doveroso approfondimento istruttorio in relazione alle voci delle spese generali e della prestazione professionale Responsabile Tecnico, il procedimento di verifica della congruità dell’offerta è stato considerato “viziato per difetto istruttorio” e va, pertanto, analizzato di nuovo alla luce delle indicazioni fornite dall’Anac.