domenica 24 Novembre 2024
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Direttore dei lavori e dell’esecuzione, pubblicato il decreto

In vigore dal 30 maggio il Regolamento attuativo del Codice Appalti su funzioni e strumenti per le attività di direzione, controllo e consegna dei lavori.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento relativo alle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.

Si tratta del DM 49 del 7 marzo 2018, attuativo dell’art. 111, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), che individua le modalità e la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua la sua attività (ex art. 101, comma 3, del Codice) in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.

Il decreto disciplina le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, e i casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità.

Nel decreto vengono individuate compiutamente le modalità di effettuazione delle attività di controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, di competenza del direttore dell’esecuzione.

Direttore dei lavori

Il Titolo II del Decreto 49/2018 individua i profili generali del direttore dei lavori: i rapporti con le altre figure (RUP, coordinatore per l’esecuzione dei lavori), gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo, le funzioni e i compiti nella fase preliminare, la consegna dei lavori.

Sono disciplinate le funzioni e i compiti in fase di esecuzione: l’accettazione dei materiali, la verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore, le variazioni e varianti contrattuali, contestazioni e riserve, la sospensione dei lavori, la gestione dei sinistri.

Seguono le indicazioni su funzioni e compiti al termine dei lavori: accertamenti in contraddittorio con l’esecutore, invio al RUP del certificato di ultimazione dei lavori, redazione del verbale di constatazione sullo stato dei lavori, collaborazione al collaudo, accertamento della rispondenza di documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni LCA di materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche ai requisiti richiesti dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Vengono infine disciplinate le attività di controllo amministrativo contabile e l’utilizzo di strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata.

Direttore dell’esecuzione

Il Titolo III riguarda le attività del direttore dell’esecuzione: i rapporti con il RUP, gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo, l’attività di controllo, l’avvio dell’esecuzione del contratto, la verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore, contestazioni e riserve, variazioni e varianti contrattuali, la sospensione dell’esecuzione, la gestione dei sinistri.

Seguono le indicazioni su funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto e sul controllo amministrativo-contabile.

Il Titolo IV abroga gli articoli da 178 a 210 del Dpr 207 del 5 ottobre 2010, il Regolamento attuativo del vecchio Codice Appalti. Gli articoli da 147 a 177 relativi all’esecuzione dei lavori, e da 211 a 214 relativi alla tenuta della contabilità, erano già stati abrogati dal Codice Appalti nel 2016.

Il Regolamento per le funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione entrerà in vigore il 30 maggio 2018.

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