Il documento, redatto con lo scopo di rendere più immediate le direttive del Codice Appalti ed evitare che le imprese commettano errori di interpretazione della norma, che possano pregiudicare l’aggiudicazione ad una procedura di gara, rappresenta una sintesi del Codice basata su esempi concreti, che nascono da una serie di pareri di precontenzioso dati dall’Anac.
L’Autorità specifica, innanzitutto, che l’istituto dell’avvalimento, affinché possa essere considerato valido, richiede che nella dichiarazione d’impegno vengano chiaramente esplicitati i requisiti tecnici e le risorse messe a disposizione dell’ausiliaria, pena l’esclusione.
E’ necessario che nel contratto sia presente la clausola di limitazione della responsabilità non soltanto ai requisiti di cui è carente l’impresa ausiliaria: occorre rispettare il principio della responsabilità solidale tra concorrente ed ausiliaria richiesta dal Codice Appalti.
Il documento specifica, inoltre, che tutti i soggetti, che a qualunque titolo concorrono a pubblici appalti, siano in possesso dei requisiti di ordine generale. Pertanto, anche in caso di grave irregolarità fiscale definitivamente accertata nei confronti dell’impresa ausiliaria, è prevista la revoca dell’aggiudicazione.
Per quanto riguarda i requisiti di idoneità professionale, essi non possono essere oggetto di avvalimento, perché specifici della capacità organizzativa dell’operatore economico. Per le capacità tecniche e la capacità economico-finanziaria è consentito ricorrere all’avvalimento; in quest’ultimo caso l’Autorità precisa che il soggetto che presta i requisiti ha l’obbligo di diventare garante dell’ausiliato e vincolarsi finanziariamente nei confronti della Stazione Appaltante.
A differenza del primo orientamento dell’Anac in merito all’impossibilità di avvalimento nei casi di certificazioni di qualità, l’Autorità ha riconsiderato la sua posizione, giudicando ammissibile l’avvalimento della certificazione di qualità “a condizione che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che le hanno consentito di acquisire la certificazione.
Il documento analizza anche l’istituto del soccorso istruttorio, con cui è possibile sanare elementi o dichiarazioni mancanti o irregolari rese nell’ambito di una procedura di gara, purché l’operatore economico ne sia in effettivo possesso. In particolare, viene specificato che esso non può riguardare le irregolarità dell’offerta tecnico-economica, il cui completamento o la cui integrazione si porrebbe in contrasto con la par condicio, il libero gioco della concorrenza, il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa.
Ancora dubbi, invece, per il caso di mancata sottoscrizione dell’offerta. Per l’Autorità, anche quando la sottoscrizione è incompleta, è possibile ricorrere al soccorso istruttorio; buona parte della giurisprudenza, invece, ritiene che in tal circostanza si infici irrimediabilmente la validità e la ricevibilità dell’offerta.