Con la Circolare n. 10 del 28 maggio 2018, il Ministero del Lavoro ha fornito le istruzioni per le procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi (art. 131, comma 5, D. Lgs. 81/08 e successive modificazioni).
Le istanze di rinnovo delle autorizzazioni ministeriali in corso da parte dei titolari dovranno essere trasmesse alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, entro il 15 giugno 2018, al seguente indirizzo pec: dgrapportilavoro.div3@pec.lavoro.gov.it; le stesse dovranno essere corredate da copia del titolo rilasciato in precedenza dall’Amministrazione, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa il mantenimento dei requisiti di sicurezza del ponteggio e da una dichiarazione, anch’essa resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da cui risulti che la produzione del ponteggio è tuttora in corso.
Nei casi di istanze presentate precedentemente all’adozione della circolare n. 10, le domande dovranno essere integrate o modificate secondo le istruzioni fornite nella stessa. Si intenderanno revocate le autorizzazioni ministeriali, per le quali non sia stata trasmessa regolare istanza di rinnovo entro il termine indicato nella circolare.
Il consenso al rinnovo avverrà sulla base delle indicazioni attualmente vigenti, in attesa che il Gruppo di lavoro tecnico, istituito dalla direzione Generale del ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto da rappresentanti dell’Amministrazione, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’INAIL e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, definisca le norme tecniche specifiche riguardanti i ponteggi fissi (art. 131 e succ., D. Lgs. 81/08) e provveda all’aggiornamento delle istruzioni per la costruzione e l’impiego dei ponteggi sopra richiamati.