Una sentenza del CdS elenca le caratteristiche che un cantiere deve avere per poter considerare “iniziati” i lavori. Nuovi chiarimenti anche per quanto riguarda la decadenza del titolo edilizio.
L’inizio lavori è quando davvero iniziano concretamente i lavori edilizi, in base agli indizi rilevati sul posto. Lo ricorda la sentenza 467/2018 del 24 gennaio del Consiglio di Stato, facendo riferimento all’art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. Edilizia). Una più recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta, poi, ribadisce dopo quanto tempo decade il permesso di costruire.
Ma cosa significa “quando iniziano concretamente” i lavori? E quali sono gli indizi rilevati sul posto? I lavori si ritengono iniziati quando sul posto si sono concentrati mezzi e uomini, quando è stato già apprestato l’impianto del cantiere, innalzati gli elementi portanti, muri ed eseguiti gli scavi che servono per gettare le fondazioni dell’edificio che verrà costruito, per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso a interventi fittizi e simbolici. Si può fare riferimento anche alla sentenza del Consiglio di Stato del 19 settembre 2017.
Nella sentenza 467/2018, il Consiglio di Stato ricorda anche che la decadenza del permesso di costruireè un effetto legale del presupposto decorso del termine di inizio e fine lavori. Per questo si può fare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5324 del 20 novembre 2017.
La recente sentenza (n. 26/2018, pubblicata il 18 aprile) del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D’Aosta – richiamando il più recente insegnamento del Consiglio di Stato (art. 15, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380) – ha ribadito che il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo. Quello di ultimazione, entro cui l’opera deve essere completata, invece, non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori.
Decorsi questi termini il permesso per la parte non eseguita decade di diritto, a meno che prima della scadenza non sia stata richiesta una proroga.
In altri termini, come si legge nella sentenza, “la decadenza del permesso di costruire costituisce effetto automatico del trascorrere del tempo, che per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo e la pronunzia di decadenza del permesso a costruire ha carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dalla norma stessa (rispettivamente un anno e tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga), e natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso a costruire per l’inerzia del titolare a darvi attuazione; decadenza che opera di diritto, con la conseguenza che non è richiesta l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso” (Consiglio di Stato, sez. IV, 10/07/2017, n. 3371).