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Ponte Morandi, in Gazzetta l’ordinanza per i primi interventi urgenti

E’ stata pubblicata sul n. 194 della Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2018 l’Ordinanza n. 539 del 22 agosto 2018 del Capo Dipartimento della Protezione civile, disciplinante i “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018”.

Confermata la nomina a commissario straordinario all’emergenza di Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, che opererà a titolo gratuito, avendo a disposizione le strutture e gli uffici della Regione, della Città Metropolitana di Genova, del Comune di Genova e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche individuati come soggetti attuatori.

Il limite massimo messo a disposizione per gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza indicate nell’ordinanza è di euro 33.470.000, al netto di eventuali interventi finanziari da parte di soggetti pubblici o privati destinati alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano.

L’articolo 3 dell’Ordinanza esplicita, inoltre, tutte le deroghe alle disposizioni normative, di cui il Commissario potrà avvalersi per la realizzazione degli interventi programmati. In particolare, al comma 3, sono elencati gli articoli del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) che potranno essere derogati per raggiungere le seguenti finalità:

  • art. 21 – autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
  • art. 24 – autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
  • artt. 25, 26 e 27 – autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
  • art. 31 – autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
  • artt. 32, 33, 36, 70, 72, 73, 76 e 98 – consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all’art. 36 e agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
  • art. 35 – consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
  • artt. 37 e 38 – consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
  • artt. 40 e 52 – ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
  • artt.  60, 61 e 85 – semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
  • art. 63, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui all’ordinanza stessa. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26, comma 6, lettera a) , del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
  • art. 95 – consentire la possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
  • art. 105 – consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
  • art. 106 – consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali;
  • art. 157 – consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di progettazione e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
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