A ribardirlo è l’Agenzia delle Entrate, secondo cui è possibile usufruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima abitazione situata nello stesso Comune in cui si è già in possesso della nuda proprietà di un altro immobile.
Quest’ultima, infatti, non implica da parte del nudo proprietario il possesso dell’immobile, che compete, invece, all’usufruttuario.
I benefici spettano, ricorda l’Agenzia, solo se la nuda proprietà non sia stata acquistata usufruendo già delle agevolazioni “prima casa” ed è valida anche quando l’acquirente ricongiunge la piena proprietà (usufruttuario che acquista la nuda proprietà o viceversa).
Si ricorda che le agevolazioni consistono, in caso di acquisto da parte di un privato, nella riduzione dell’imposta di registro dal 9% al 2% del valore catastale dell’immobile; le imposte ipotecarie e catastali, inoltre, si versano nella misura fissa di 50 euro.
Se a vendere è un’impresa soggetta ad Iva, all’acquirente spetta una riduzione dell’ imposta sul valore aggiunto dal 10% al 4% del prezzo di cessione. Le imposte ipotecarie, di registro e catastale si pagano in misura fissa di 200 euro.