L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risposto ad alcuni quesiti posti dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, relativi alla rideterminazione degli oneri concessori da parte delle P.A.
Nella sentenza n. 12 del 30 agosto 2018 è specificato, a tal proposito, che la rideterminazione degli oneri concessori “costituisce l’esercizio di una legittima facoltà nell’ambito di un rapporto paritetico tra la pubblica amministrazione e il privato. Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione (art. 16 del d.P.R. n. 380/2001), non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio”.
Nel corso di tale rapporto la P.A. può, pertanto, sempre rideterminare l’importo degli oneri, erroneamente corrisposto all’inizio, sia in favore che a sfavore del privato, liquidando o richiedendo il rimborso della differenza nei termini di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).
Il privato non può, di conseguenza, ricorrere al giudice amministrativo, impugnando gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, poiché l’amministrazione comunale agisce nel rispetto delle norme del diritto privato; l’errore nella liquidazione del contributo, infatti, non attiene ad elementi ignoti al debitore, ma ad ambiti per lui riconoscibili (tabelle parametriche, che al privato devono essere ben note). E’ per tale motivo che si può dar luogo alla semplice rettifica.