A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39335/2018, in cui i giudici hanno spiegato che qualsiasi tipo di intervento edilizio in zona sismica, anche se non realizzato in conglomerato cementizio armato, indipendentemente dai materiali utilizzati, dalla tipologia delle strutture e dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere denunciata al competente ufficio. Da tali adempimenti sono esclusi soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria.
Nel caso analizzato dalla Cassazione, il proprietario di un edificio ne aveva aumentato la volumetria di oltre 700 m3, oltre che realizzato opere di movimento terra con formazione di terrazzamenti, sbancamento del carico urbanistico dovuto alla volumetria fuori terra del manufatto, apertura di un vano porta e due finestre. In seguito a tali interventi il Comune aveva segnalato il mancato deposito del progetto, generando il ricorso da parte del proprietario.
La Cassazione ha confermato l’obbligo di deposito del progetto, spiegando che tale prassi, oltre a consentire alla Pubblica Amministrazione il controllo preventivo di tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, assume una importante rilevanza sul piano della pericolosità, ad esempio, per la collocazione del manufatto o per la morfologia del territorio. La normativa antisismica si applica ai semplici muri di recinzione costruiti con mattoni forati e alla chiusura di verande con mattoni, escludendo ogni possibilità di deroga eventualmente prevista dalle disposizioni regionali.