E’ stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale la Legge di Conversione n. 108 del 21 settembre 2018 del Decreto Legge n. 91 del 25 luglio 2018, secondo il quale slittano al 31 dicembre p.v. le scadenze previste in materia di antincendio e verifiche di vulnerabilità sismica per le zone a rischio sismico 1 e 2.
Si ricorda che gli interventi per i quali sarà possibile usufruire della proroga sono:
- l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento;
- l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i non si sia ancora provveduto all’adeguamento antincendio indicato dall’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014;
- le verifiche di vulnerabilità sismica di ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016.
Si ricorda, inoltre, che uno dei principali contenuti del decreto, che ha sollevato non poche polemiche, riguarda il blocco dei finanziamenti per la riqualificazione delle periferie. La seconda tranche di convenzioni, i cui progetti erano già stati presentati lo scorso 8 giugno, slitterà al 2020.