giovedì 21 Novembre 2024
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Monitoraggio dei cantieri: la segnalazione di inizio attività va fatta anche al Prefetto

E’ stato approvato lo scorso 24 settembre, da parte del Consiglio dei Ministri, il Decreto Sicurezza, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa, modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché misure per la funzionalità del ministero dell’interno”.

Il Decreto è intervenuto a modificare l’art. 99, comma 1 del D. Lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) introducendo un ulteriore adempimento da compiere nella fase precedente all’inizio dei lavori. In particolare, prevede che la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori anche al Prefetto.

Si ricorda che la notifica preliminare deve contenere i seguenti dati:

  • Data della comunicazione;
  • Indirizzo del cantiere;
  • Committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) ;
  • Natura dell’opera;
  • Responsabile/i dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) ;
  • Coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) ;
  • Coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) ;
  • Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere;
  • Durata presunta dei lavori in cantiere;
  • Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
  • Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
  • Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
  • Ammontare complessivo presunto dei lavori.
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