E’ stato approvato lo scorso 24 settembre, da parte del Consiglio dei Ministri, il Decreto Sicurezza, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa, modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché misure per la funzionalità del ministero dell’interno”.
Il Decreto è intervenuto a modificare l’art. 99, comma 1 del D. Lgs. n. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) introducendo un ulteriore adempimento da compiere nella fase precedente all’inizio dei lavori. In particolare, prevede che la notifica preliminare sia inviata dal committente o dal responsabile dei lavori anche al Prefetto.
Si ricorda che la notifica preliminare deve contenere i seguenti dati:
- Data della comunicazione;
- Indirizzo del cantiere;
- Committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) ;
- Natura dell’opera;
- Responsabile/i dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) ;
- Coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) ;
- Coordinatore/i per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo) ;
- Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere;
- Durata presunta dei lavori in cantiere;
- Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
- Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
- Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
- Ammontare complessivo presunto dei lavori.