La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, già approvato dal Senato, con modificazioni, del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.”
In tema di contratti pubblici, tra le modifiche intervenute nella conversione in legge del Decreto Sicurezza si ricorda il chiarimento introdotto all’articolo 26, comma 1. Se quest’ultimo modificava, in sostanza, l’art. 99, comma 2, del D. Lgs n. 81/08, specificando che la notifica preliminare fosse inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell’inizio degli stessi, oltre che all’ASL e direzione provinciale del lavoro, anche al Prefetto, la conversione in legge aggiunge che ciò debba avvenire esclusivamente nel caso di lavori pubblici.
Si ricorda che l’art. 99 del D.Lgs. 81/08 recita: “Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
- cantieri di cui all’articolo 90, comma 3, in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.”
Con il Decreto di conversione rimane invariato l’art. 25 del Decreto Sicurezza “Sanzioni in materia di subappalti illeciti”, che modifica l’art. 21, comma 1, della Legge n. 646 del 13 settembre 1982, inasprendo le sanzioni per le condotte illecite in materia di subappalto. L’intervento prevede, in primo luogo, la trasformazione in delitto del reato contravvenzionale in parola e, secondariamente, l’equiparazione della sanzione personale a quella prevista per il reato di frode nelle pubbliche forniture. In particolare, viene previsto l’aumento da uno a cinque anni (prima da sei mesi a un anno) oltre ad una multa non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto, a chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente. Stretta anche nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo a cui si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo.