L’obbligo di fatturazione elettronica, entrato in vigore il 1° gennaio 2019, ha, fin da subito, richiesto ulteriori necessari chiarimenti sugli aspetti pratici e la relativa applicabilità. L’Agenzia delle Entrate, in risposta ai numerosi quesiti pervenuti da parte dei professionisti, ha pubblicato sul proprio portale, nell’apposita sezione dedicata all’argomento, le FAQ con tutti i chiarimenti. Fra gli aspetti approfonditi rientra quello della fattura elettronica differita, ancora consentita ai sensi dell’art. 21, comma 4, del DPR 633/1972. La fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione dei servizi. Nei casi in cui la prestazione o il servizio preveda l’invio di merce o materiale, è sempre obbligatoria la presentazione del documento di trasporto (DDT), indicante la data in cui avviene la prestazione. Pertanto, se la fattura è emessa il 15° giorno del mese successivo alla prestazione, dovrà prevedere tale data, ma contenere i riferimenti del documento redatto al momento dello svolgimento del servizio. Anche l’Iva dovrà rientrare nella liquidazione del mese della prestazione. Il differimento dell’emissione della fattura elettronica interessa anche le prestazioni professionali, che potranno sostituire al DT una fattura proforma come documento che descriva il servizio fornito e la data della sua erogazione.
Altro chiarimento riguarda le fatture emesse da professionisti o autonomi nel regime dei minimi o in quello forfettario o in regime di vantaggio, che non sono più soggette allo spesometro. Secondo l’articolo 1, comma 3bis, del D.lgs. 127/2015, esiste l’obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato. Si ricorda che per tale categoria la fatturazione elettronica è facoltativa.