Bonus legati alle ristrutturazioni estendendoli anche per gli edifici non residenziali, ad uso commerciale o produttivo, e aumento dell’agevolazione fino al 65% per gli interventi in aree periferiche o degradate.
Lo prevede il ddl 65 sulle norme in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana in esame alla commissione Territorio e Ambiente del Senato.
Il disegno di legge prevede una ridefinizione del bonus per gli interventi di ristrutturazione, per quelli finalizzati al miglioramento antisismico e per l’efficientamento energetico ampliandone l’ambito di applicazione non soltanto a edifici residenziali, ma anche a quelli adibiti a uso commerciale o produttivo.
Il provvedimento interviene anche sulla misura del bonus, la cui aliquota base viene ridotta al 35%, inserendo allo stesso tempo un’agevolazione maggiore, pari al 65% e fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per gli edifici siti in aree periferiche o degradate.
In più, si escludono le spese di ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici dal computo ai fini del patto di stabilità interno e si prevede che per gli interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico non siano dovuti gli oneri di urbanizzazione e sia dimezzato il canone di occupazione del suolo pubblico.
Il provvedimento stabilisce anche un aumento del bonus (fino al 60%) per la ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive e alberghiere site in aree periferiche o degradate, e introduce semplificazioni riguardo alle procedure di autorizzazione degli interventi agevolabili che vengono assoggettati alla sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).
L’articolo 4, inoltre, inserisce una nuova procedura: la sostituzione edilizia che semplifica le autorizzazioni per la demolizione e ricostruzione, a pari volumetria, di edifici non in regola con le norme di sicurezza, sostenibilità, efficienza energetica, antisismiche e idrogeologiche, eliminando gli oneri di urbanizzazione.
L’edificio di nuova costruzione, però, dovrà essere classificato in classe energetica A o superiore.
L’articolo 7 dà ai comuni la facoltà di attuare ulteriori agevolazioni fiscali per incentivare le iniziative di rigenerazione urbana, tra cui la riduzione degli oneri concessori del 50 per cento, la sospensione dell’IMU, della TARI e TASI per un periodo massimo di dieci anni, oltre che l’esonero dal versamento dell’imposta di registro.
Infine, si rimodula la procedura di permuta per gli immobili da adibire o da costruire ex novo ad uso governativo o amministrativo siano siti in zone periferiche e disagiate. A tale fine, il ddl dispone che l’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero dei beni culturali, procede a un’ulteriore selezione degli immobili da cedere, appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ma ritenuti inadeguati all’utilizzo, redigendo un apposito elenco di quelli di particolare valore storico-architettonico o presenti in zone di pregio della città, ai fini della loro permuta con edifici nuovi, di volumetria pari o maggiore fino a un massimo del 30 per cento, adeguati alla destinazione d’uso.
La permuta avviene all’esito di una procedura di selezione pubblica: i soggetti aggiudicatari potranno beneficiare per i primi cinque anni di un regime fiscale concordato direttamente con l’Agenzia delle entrate. Il provvedimento specifica anche che le procedure di permuta dovranno avvenire con invarianza degli oneri.
Ristrutturazioni, in esame taglio dell’aliquota base al 35% e bonus per il non residenziale
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