Con la risposta n° 95 del 4 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha dato seguito al quesito posto da un’impresa sulla possibilità di cumulare il super ammortamento (Legge di Stabilità 2016), che interessa il reddito della società, con le detrazioni d’imposta (che fanno capo ai soci) per le spese di riqualificazione energetica, (Ecobonus) introdotte dalla Legge finanziaria 2007.
Nel caso specifico la società ha richiesto di poter accedere ad entrambe le agevolazioni, in seguito all’installazione di un impianto di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica su beni di proprietà, ma concessi in locazione.
Richiamando la Legge n. 296 del 2006, l’Agenzia spiega che la detrazione prevista per le spese di riqualificazione energetica riguarda quelle “relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali” e non anche per la produzione di energia elettrica.
Viene specificato, inoltre, che già con la risoluzione n° 303/E del 2008 è stato evidenziato come tale normativa fosse finalizzata “a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio” , quale il caso della società in oggetto, che svolge attività di pura locazione dei fabbricati su cui sono stati realizzati gli interventi oggetto di agevolazione.
D’altra parte anche la risoluzione n° 340/E del 2008 ne confermò i contenuti, ribadendo, in merito all’Econobonus, che “Per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai 3 fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale (…) e non può essere utilizzata per “i beni oggetto dell’attività esercitata”.
Per tale ragione, l’Agenzia ritiene che non sussistano i presupposti per poter fruire della detrazione d’imposta (Ecobonus, in capo ai soci), poiché l’intervento riguarda pannelli volti alla produzione di energia elettriche, installati su beni oggetto dell’attività d’impresa e non su beni strumentali.
Con riferimento al Super ammortamento, invece, come già specificato con la circolare n° 4/E del 2017, la normativa specifica espressamente che i beni oggetto di investimento debbano caratterizzarsi per il requisito di “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. Nel caso specifico, venendo a mancare tale requisito, non è possibile applicare l’agevolazione richiesta.