venerdì 27 Dicembre 2024
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Ratificata la Legge europea 2018: in vigore le novità su pagamenti negli appalti e professioni

Con 137 voti favorevoli, cinque contrari e 85 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva la Legge europea 2018 (Ddl n. 822-B: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018”).

Il provvedimento contiene numerose disposizioni finalizzate ad eliminare punti di contrasto della normativa nazionale con il diritto dell’UE in diversi settori, tra i quali innanzitutto i ritardi della Pubblica amministrazione nei pagamenti negli appalti (articolo 5) ma anche in tema di professioni (articoli 1 e 2).

L’articolo 5 sostituisce l’articolo 113-bis del nuovo Codice dei contratti pubblici. Questa la nuova formulazione della norma:

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

In tema di professioni, la Legge europea 2018 prevede più tempo per il riconoscimento delle qualifiche professionali e l’introduzione del concetto di “legalmente stabilito”: cittadino Ue che soddisfa tutti i requisiti per esercitare una professione in quello Stato e che non sia oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo.

Le nuove norme contengono anche novità in tema di:

– riorganizzazione delle autorità preposte al rilascio della tessera professionale;

– stretta sui conflitti di interesse per le professioni diverse dall’agente immobiliare;

– nuove deroghe al diritto d’autore per andare incontro ai non vedenti.

La Commissione europea ha già adottato provvedimenti nell’ambito delle procedure d’infrazione nei confronti di 26 Stati membri per garantire la piena attuazione delle norme dell’UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, il 7 marzo scorso aveva inviato pareri motivati a 24 Stati membri (tra cui anche l’Italia, oltre a Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, e Ungheria) e lettere complementari di costituzione in mora a 2 Stati membri (Estonia e Lettonia) in merito alla non conformità della loro legislazione e delle loro prassi giuridiche alle norme dell’UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE modificata dalla direttiva 2013/55/UE).

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