Già nel luglio 2017 l’UE aveva espresso le proprie riserve sulla nuova formulazione introdotta dal Decreto Correttivo, in cui veniva sancito un termine di 45 giorni per i pagamenti da parte delle P.A.; a giugno 2018 l’Europa ha contestato di nuovo all’Italia la violazione della Direttiva e ribadito la necessità di adeguare la normativa in materia di pagamenti.
La Legge Europea, approvata nei giorni scorsi, interviene a modifica dell’articolo 113 bis del Codice Appalti, fissando in 30 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori il limite massimo previsto per il pagamento degli acconti dei corrispettivi di appalto. La deroga è prevista esclusivamente se specificata nel contratto purché opportunamente motivato e, comunque, non superiore a 60 giorni.
Entro 7 giorni dall’adozione di ciascun stato di avanzamento dei lavori dovranno essere emessi i certificati di pagamento. Il RUP rilascerà il certificato ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore entro 7 giorni dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, momento da cui partono i termini di 30 o 60 giorni per il pagamento.
Con l’approvazione della legge si sta tentando di porre rimedio alle numerose segnalazioni di infrazione pervenute dall’Unione Europea per il mancato o parziale rispetto della Direttiva 2011/7/UE, recepita in Italia con il D. Lgs. 192/2012, ma costantemente violata.