Il DL 32/2019 “Sblocca Cantieri” introduce una nuova causa di esclusione dagli appalti pubblici per le imprese non in regola con gli obblighi di pagamento di imposte e contributi, anche non definitivamente accertati.
Una norma che ha già suscitato numerose perplessità e sulla legittimità anche FederCepi Costruzioni nutre enormi dubbi.
Il sistema tributario e legale prevede infatti la distinzione tra pretese definitive e pretese in via di definizione. Non può essere quindi considerato “debitore” un soggetto per il quale una determinata pretesa impositiva non sia stata ancora definitivamente accertata.
Le stesse direttive europee, del resto (nn. 23 e 24/2014), pur dettando specifiche regole a tutela della trasparenza negli affidamenti e della libera concorrenza, prevedono la possibilità di escludere gli operatori economici dagli appalti solo quando sia intervenuta una decisione giudiziaria ed amministrativa definitiva e vincolante, ed a condizione che l’inadempimento sia di rilevante entità.
Il diritto tributario e prima ancora le norme costituzionali prevedono specifici diritti e doveri non solo per i contribuenti, ma anche per l’amministrazione finanziaria, in tutte le sue articolazioni. Con questa nuova disposizione invece pare che l’impresa sia per definizione dalla parte del torto e che i diritti e i poteri siano tutti nelle mani di organi verificatori ed accertatori. Una vera e propria “dittatura tributaria”, come l’ha definita il presidente dell’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti (AIDC), Andrea Ferrari. “Comprendiamo ed auspichiamo lo sforzo contro l’evasione fiscale – ha detto – ma nessuna necessità di gettito può giustificare l’abbandono della civiltà giuridica”.
FederCepi Costruzioni auspica, quindi, che nell’iter di approvazione del DL 32/2019 sia rilevata la palese incostituzionalità della norma per lesione del diritto alla difesa, nella parte della disposizione che non consente di escludere dal novero delle irregolarità tributarie e previdenziali i debiti solo potenziali, oggetto di regolare impugnazione, sino a che non sia intervenuta una sentenza definitiva che acclari la fondatezza e legittimità della pretesa.
Del pari, invita a riformulare la norma, affinché sia rispettato il criterio quantitativo di significatività del debito.