domenica 22 Dicembre 2024
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Contratto libero nei cantieri edili, via libera dall’Ispettorato del lavoro

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcune precisazioni in ordine alla corretta applicazione, in sede di vigilanza, della disposizione di cui all’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006: lo ha fatto con la circolare n. 7 del 6 maggio 2019.

La disposizione stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Fra le condizioni che subordinano il godimento dei benefici, quella del “rispetto degli accordi e contratti collettivi”.

Il personale ispettivo – chiarisce la circolare – non svolgerà un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” ma – per verificare se il datore di lavoro possa o o meno fruire dei benefici – si limiterà a verificare il trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori.

La disposizione citata infatti chiede il “rispetto” degli “accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”; quindi anche il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti da tali contratti, possa legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi indicati dall’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006; ciò, pertanto, a prescindere di quale sia il contratto collettivo “applicato” o, addirittura, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa la “applicazione” di uno specifico contratto collettivo.

Lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – quindi – determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.

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