venerdì 27 Dicembre 2024
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Abusi edilizi, il Consiglio di Stato: per la demolizione basta un sopralluogo

Il Comune può emettere l’ordine di demolizione di un immobile abusivo dopo aver negato la richiesta di accertamento di conformità. È quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza 2921/2019.
Nel caso preso in esame, il Comune aveva accertato la presenza di alcune opere abusive e, successivamente, ne aveva ordinato la demolizione. Nel frattempo, però, il responsabile aveva rimosso uno degli abusi e presentato una richiesta di sanatoria.
Il responsabile sosteneva quindi che l’ordine di demolizione non fosse valido perché indicava opere ormai non più esistenti, ma soprattutto perché era stato emesso dopo l’istanza di sanatoria e la richiesta di accertamento di conformità, che il Comune aveva negato.
Il Tar prima e il Consiglio di Stato poi hanno respinto le richieste del responsabile degli abusi. I giudici hanno spiegato che il provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi può essere riferito all’accertamento di abusività e all’istruttoria compiuta precedentemente alla presentazione dell’istanza di sanatoria. Non è necessario accertare nuovamente l’esistenza delle opere abusive. Del resto, hanno sottolineato i giudici, la richiesta di sanatoria lascia presumere che le opere abusive siano ancora presenti sul suolo e che il privato voglia regolarizzarle.
Il privato, che nel frattempo aveva smantellato una delle due opere costruite senza permesso, avrebbe dovuto segnalarlo per far modificare all’Amministrazione i contenuti dell’ordine di demolizione.
Il nuovo accertamento, ha spiegato il CdS, avrebbe comportato “un inutile aggravamento del procedimento sanzionatorio, in violazione del principio di speditezza ed economicità dell’azione amministrativa”.
L’ordine di demolizione è stato quindi considerato valido ed è rimasto efficace.

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