domenica 24 Novembre 2024
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Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: tutte le modifiche al subappalto

Il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), contiene una nuova versione dell’articolo 1 (“Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare”) e al comma 18 prevede una disciplina transitoria del subappalto nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici.

Il termine di efficacia finale di tale disciplina è fissato al 31 dicembre 2020.

Nel citato comma 18 è precisato che il subappalto debba essere indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non possa superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

Tali disposizioni operano in deroga all’articolo 105, comma 2, del codice medesimo, il quale pure prescrive la necessità di indicare il subappalto nel bando di gara, ma fissa la soglia massima del subappalto nel 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

E’ inoltre fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 105, il quale – per le opere per le quali siano necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali – stabilisce che il subappalto non superi il 30 per cento dell’importo delle opere medesime.

Fino alla data di operatività delle disposizioni in commento (31 dicembre 2020), è sospesa l’applicazione:

  • del comma 6 dell’articolo 105 del codice dei contratti pubblici, già abrogato dal decreto-legge in corso di conversione (art. 1, comma 1, lett. v), n. 5), del decreto-legge n. 32 del 2019);
  • del comma 2 dell’articolo 174 del codice dei contratti pubblici, il quale prevede che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi;
  • le verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall’art. 80 del codice dei contratti pubblici.
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