Non si possono detrarre le spese per lavori di ristrutturazione e risparmio energetico, se i lavori sono stati effettuati su un fabbricato ancora in costruzione (e configurandosi quindi come lavori di completamento e non di ristrutturazione).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13043 del 15 maggio scorso.
La pronuncia definisce una contestazione nata da un controllo formale del modello Unico PF 2010 per l’anno imposta 2009, ex articolo 36-ter, Dpr 600/197373. Sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, l’ufficio ha disconosciuto le spese di ristrutturazione e risparmio energetico portate in detrazione nella misura pari del 36% e del 55% (aliquote vigenti all’epoca dei fatti) , in quanto ritenute relative a un fabbricato ancora in fase di completamento, poiché indicato in catasto con categoria F3 (ossia immobile in costruzione).
Diversamente da quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico, infatti, gli interventi, al momento della richiesta dei benefici fiscali nella dichiarazione annuale, non erano stati eseguiti su unità immobiliari già esistenti, ma su porzioni di fabbricato non idonee a essere destinate ad abitazione.
Il contribuente ha impugnato la conseguente cartella di pagamento, sostenendo che l’immobile era in fase di ristrutturazione alla data in cui era stato chiesto il beneficio fiscale, presentando a riprova la sussistenza di un contratto di fornitura elettrica e una domanda di condono edilizio, presentata dal precedente proprietario. A suo parere, quindi, i lavori eseguiti, non avendo comportato modifiche nella volumetria e nella sagoma dell’edificio, dovevano ritenersi di ristrutturazione.
I giudici di merito hanno respinto il ricorso e il successivo appello del contribuente, ritenendo fondate le argomentazioni dell’ufficio secondo le quali la detrazione non poteva estendersi alla diversa ipotesi della demolizione e ricostruzione dell’immobile. In particolare, la Commissione regionale ha ritenuto i documenti esibiti non idonei a superare le conclusioni dell’ufficio.
Anche in Cassazione il ricorso del contribuente non ha avuto sorte migliore non essendo stata dimostrata l’ultimazione dei lavori.
I giudici di legittimità hanno confermato che la locuzione “ristrutturazione edilizia” esprime letteralmente il recupero di costruzioni già esistenti, non potendosi estendere alla diversa ipotesi di immobile in costruzione e non ancora completato alla data di richiesta delle agevolazioni fiscali.