Importanti novità sono state introdotte dal cosiddetto “sblocca cantieri” (Decreto Legge n.32/2019), già convertito in legge dal Parlamento, in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali nelle zone sismiche.
Le novità sono state apportate modificando e integrando in più punti il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001) e sono quasi tutti concentrate nell’art. 3 del provvedimento.
Non senza, in verità, qualche perplessità: la norma infatti è rubricata proprio con specifico riferimento agli interventi strutturali in zone sismiche, ma contiene, nella realtà, anche novità che attengono agli interventi edili in generale, non soltanto con riferimento alle zone sismiche.
La lettera a) dell’art. 3 interviene sull’articolo 65 del T.U. in materia edilizia prevedendo che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle “norme tecniche in vigore” prima del loro inizio devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico. Si recano poi semplificazioni procedurali, eliminando la triplice copia documentale nonché, a seguito di una modifica approvata dal Senato, l’invio e deposito tramite PEC in più punti della disposizione. Con un nuovo comma 8-bis all’articolo 65, si esentano gli interventi di “minore rilevanza”, quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ovvero quelli “privi di rilevanza”, dalla applicazione di una serie di obblighi previsti dalla disposizione.
La lettera b) novella invece l’articolo 67 – in materia di collaudo statico – prevedendo – per gli interventi qualificati dalla norma di nuova introduzione in materia di interventi strutturali in zone sismiche come di “minore rilevanza” quali riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti ovvero “privi di rilevanza” – che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Con una modifica approvata dal Senato, si propone la sostituzione della lettera b) della norma, riproponendo la citata previsione – per cui per i menzionati interventi in zone sismiche il certificato di collaudo viene sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori – con un nuovo comma 8-ter alla disposizione del T.U.; inoltre, con la modifica apportata dal Senato, si propone una novella al comma 7 dell’articolo 67, sopprimendo la previsione della triplice copia per il certificato di collaudo e prevedendo l’invio tramite posta elettronica certificata (PEC).
La lettera c) novella l’articolo 93 del TU edilizia, in materia di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, riscrivendone i commi 3, 4 e 5.
Il comma 3 novellato prevede – in linea con la previsione già vigente – che il contenuto minimo del progetto sia determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e, come aggiunto dalla citata lettera c), dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche, senza più prevedere il riferimento al fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e ai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
Il comma 4 novellato prevede che i progetti relativi ai lavori di costruzione in zone sismiche sono accompagnati – anziché da una relazione avente specifici ambiti di oggetto – da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica (la disposizione previgente prevedeva che al progetto fosse allegata una relazione sulla fondazione, nella quale illustrare i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione).
Il comma 5 novellato attribuisce, per tutti gli interventi, al preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4 validità anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65 del TU edilizia (novellato dalla lettera a)).
La lettera d) inserisce infine nel TU edilizia un nuovo articolo 94-bis che distingue – ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del TU edilizia – tra tre tipologie di interventi: ‘rilevanti’, ‘di minore rilevanza’ e interventi ‘privi di rilevanza’. Con modifiche approvate dal Senato, si prevede un termine per l’adozione delle linee guida (vedi infra, comma 2 del nuovo articolo 94-bis), stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge; si espunge inoltre la previsione circa la possibile adozione – da parte delle Regioni, nelle more delle linee guida – di specifiche elencazioni, mentre resta la possibilità di confermare le disposizioni vigenti. Con una ulteriore modifica apportata dal Senato, si è previsto che le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza, ovvero privi di rilevanza, già deliberate dalle Regioni possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) della norma.