Con il via libera della Camera è stato convertito definitivamente in legge lo Sblocca Cantieri, che contiene una serie di novità per lo svolgimento delle gare d’appalto.
Tetto al subappalto, fissato al 40%, procedura negoziata fino a 1 milione di euro, libertà, per le Stazioni Appaltanti, di scegliere il criterio di aggiudicazione e, in presenza di idonei requisiti, di effettuare la verifica preventiva della progettazione sono alcune delle modifiche al Codice Appalti.
Non ci sarà l’obbligo di affidare i lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro secondo il criterio del massimo ribasso. La Stazione Appaltante potrà scegliere in autonomia e, nel caso in cui scelga un criterio diverso da quello del prezzo, non dovrà fornire nessuna giustificazione.
La Stazione Appaltante potrà decidere di esaminare le offerte prima di verificare l’idoneità degli offerenti. Una possibilità già in vigore per i settori speciali. In questo modo, i controlli dovrebbero ridursi, a vantaggio della riduzione dei tempi.
Subappalto, limite al 40%
Il tetto del subappalto passerà dall’attuale 30% al 40%. Si tratta di un limite massimo. Per ogni gara, sarà la Stazione Appaltante ad indicare nel bando la quota di lavoro o servizi subappaltabili. Non sarà più obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori già dalla fase di offerta. Queste regole saranno applicate fino al 31 dicembre 2020, nell’attesa che venga completata la riforma organica del Codice Appalti.
Per i lavori di importo compreso tra la soglia europea (5,5 milioni di euro) e 20 milioni di euro, la verifica preventiva della progettazione potrà essere effettuata anche dalle Stazioni Appaltanti nel caso in cui dispongano di un sistema di controllo di qualità.
Nelle gare di importo compreso tra 40mila euro e 150mila euro per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (221mila euro) per i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici per i lavori e di almeno 5 operatori per i servizi e le forniture. I lavori potranno essere eseguiti in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata.
Nelle gare di importo compreso tra 150mila euro e 350mila euro si procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici. Per gli affidamenti di importo compreso tra 350mila euro e 1 milione di euro, si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici.
Per importi superiori a 1 milione di euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.
Con l’obiettivo di velocizzare le procedure, i documenti e le certificazioni degli operatori avranno una durata di sei mesi. Per i certificati e i documenti (tranne il Durc), già acquisiti ma scaduti da meno di 60 giorni, per i quali sia in corso la procedura di rinnovo, la Stazione Appaltante potrà verificare direttamente presso gli enti certificatori l’eventuale presenza di cause di esclusione. Se gli enti non risponderanno entro 30 giorni, si riterrà confermato il contenuto dei certificati scaduti.
Non sarà possibile, diversamente da quanto previsto dal Decreto Legge e dalle precedenti bozza del ddl di conversione, l’esclusione dalle gare per irregolarità fiscali non accertate in via definitiva.
Fino al 31 dicembre 2020, le varianti da apportare ai progetti definitivi approvati dal CIPE, relativi alle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, possono essere approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato o, in caso contrario, dal CIPE.
Fino al 31 dicembre 2020, il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dovrà essere espresso per le opere di importo superiore a 75 milioni di euro (fino a oggi 50 milioni). Saranno dimezzati anche i termini per rendere il parere, che passerebbero da 90 giorni a 45 giorni.
Per prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, si potrà nominare un collegio consultivo tecnico di assistenza entro 90 giorni dall’apertura del cantiere. Il collegio sarà composto da tre membri con esperienza adeguata alla tipologia dell’opera, scelti di comune accordo tra le parti, e si scioglierà automaticamente al termine del contratto.
Si potranno esprimere riserve anche sugli aspetti progettuali che hanno già affrontato la verifica dell’interesse archeologico e sarà estesa l’applicazione dell’accordo bonario.