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Sblocca-cantieri e Codice Appalti, si torna al regolamento generale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno scorso, è stata pubblicata la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” – c.d. decreto “Sblocca Cantieri”.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta, vale a dire dal 18 giugno 2019.

Le disposizioni trovano, quindi, applicazione con riferimento alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente a tale data, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non siano ancora stati trasmessi gli inviti a presentare offerta (art.1, comma 21).

Le disposizioni introdotte con il decreto legge che non hanno trovato conferma nella legge di conversione, si applicano senza soluzione di continuità, a decorrere dal 19 aprile 2019, data di entrata in vigore del decreto.

Le previsioni modificate o abrogate dalla legge di conversione, invece, potranno trovare applicazione solo per i contratti derivanti da bandi o inviti adottati successivamente all’entrata in vigore della legge, e quindi fino al 17 giugno 2019.

La legge di conversione, oltre a confermare alcune importanti previsioni introdotte con il Decreto 32, ha introdotto significative novità, tra le quali la sospensione “transitoria”, fino al 31 dicembre 2020, nelle more della riforma complessiva del settore, di alcune disposizioni del Codice dei Contratti pubblici, al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e favorire l’apertura dei cantieri.

Viene confermata, dopo alcune esitazioni durante l’iter di conversione, la scelta di delegare il Governo all’adozione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un regolamento recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, nell’ambito del quale assorbire, anzitutto, la disciplina di alcune delle linee guida ANAC e dei decreti ministeriali medio tempore adottati in attuazione del Codice stesso.

Si tratta, in particolare, dei provvedimenti adottati in materia di requisiti dei progettisti (art. 24, comma 2); compiti del RUP (31, comma 5); procedure sotto soglia UE (36, comma 7); elenco categorie SIOS (89, comma 11); verifica di conformità e di collaudo (111, commi 1 e 2); qualificazione, progettazione e collaudo nel settore beni culturali (146, comma 4; 147 commi 1 e 2; 150, comma 2).

Tali provvedimenti, nell’attesa che venga adottato il nuovo regolamento, rimarranno transitoriamente in vigore a condizione che siano compatibili con il Codice – e quindi con le modifiche ad esso apportate dal provvedimento in commento – e con le procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea, in tema di pagamenti della P.A. (n. 2017/2090) e per violazione delle direttive UE 23/24/25 del 2014, in materia di contratti pubblici (n. 2018/2273).

Al solo fine dell’archiviazione delle suddette procedure, viene consentito al MIT e all’ANAC di modificare i provvedimenti già adottati in materia.

Al Regolamento è stato aggiunto un elenco puntuale delle materie sulle quali è chiamato ad intervenire, ossia:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

e) direzione dei lavori e dell’esecuzione;

f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

g) collaudo e verifica di conformità;

h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

i) lavori riguardanti i beni culturali.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento, viene prevista la cessazione di efficacia di tutte le linee guida cd. “non vincolanti” (di cui all’articolo 213, comma 2, del Codice) che l’ANAC ha adottato su tali materie, nonché di quelle che comunque siano in contrasto con le nuove disposizioni recate dal regolamento medesimo.

Per quanto invece riguarda i provvedimenti già adottati o ancora da adottare su materie diverse, questi resteranno in vigore o potranno essere adottati anche successivamente all’entrata in vigore del nuovo regolamento.

Positiva la conferma della volontà legislativa di superare il sistema della cd. “soft law”, attraverso il ritorno ad un regolamento generale, con il quale restituire certezza alla disciplina attuativa del Codice.

Opportuna è, poi, l’introduzione, in fase di conversione, della possibilità per il MIT e l’ANAC di intervenire, in attesa dell’adozione del regolamento, sui provvedimenti già adottati nelle materie che saranno oggetto di disciplina regolamentare, sebbene sarebbe stato auspicabile non limitare l’esercizio del potere di modifica alla sola finalità dell’archiviazione delle procedure d’infrazione UE.

Così operando, infatti, appare precluso apportare aggiornamenti alla luce delle novità introdotte dallo stesso provvedimento in commento.

Si pensi, ad esempio, alle linee guida n. 4/2016 – recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” – non più attuali rispetto all’art. 36 del Codice, come modificato dalla legge in commento, ma transitoriamente in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 27-octies.

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