Il condono ambientale non annulla automaticamente l’ordine di demolizione di un abuso edilizio. La ha stabilito la Cassazione con la sentenza 29979/2019, che spiega che la normativa paesaggistica e quella edilizia sono indipendenti e non si condizionano a vicenda.
I giudici hanno ricordato la diversità tra la disciplina edilizia e quella paesaggistica, regolate da due diverse norme, rispettivamente il Testo unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) e il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004).
La Cassazione ha spiegato che la “sanatoria” consiste nella procedura amministrativa che consente di superare l’illegittimità di determinati tipi di interventi in materia di edilizia o paesaggio. Si tratta, ha chiarito, di un concetto diverso da quello del condono, che riguarda invece solo procedure eccezionali.
Il permesso di costruire, rilasciato in seguito all’accertamento di conformità, estingue i reati previsti dalle norme urbanistiche, ma non quelli paesaggistici.
Il rilascio postumo dell’autorizzazione paesaggistica, da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, non estingue il reato paesaggistico (tranne che nel caso di interventi minori) perché questa possibilità non è prevista da nessuna norma. Il nulla osta paesaggistico sopravvenuto, ha spiegato la Cassazione, serve solo ad evitare l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
Mentre, hanno aggiunto i giudici, nel caso dell’abuso edilizio viene protetto sia l’interesse formale della realizzazione della costruzione nel rispetto del titolo abilitativo sia quello della tutela del territorio, in conformità con le previsioni urbanistiche, negli illeciti paesaggistici viene tutelato il paesaggio e l’armoniosa articolazione dell’ambiente.
Fatte queste premesse, i giudici hanno concluso che il “condono ambientale” non implica in via automatica che sia revocato l’ordine di demolizione emesso ai sensi della normativa in materia edilizia. Questo soprattutto perché il condono ambientale opera solo sugli interventi minori, mentre è escluso per gli interventi edilizi di maggior peso.
I giudici si sono pronunciati sul caso di un privato che aveva realizzato un intervento senza permessi. Dopo aver ottenuto il condono ambientale, il giudice dell’esecuzione aveva revocato l’ordine di demolizione dell’immobile.
Il ricorso presentato dal PM ha ribaltato la situazione. La Cassazione ha evidenziato che il condono ambientale non implica il condono edilizio e ha rinviato la questione al Tribunale ordinario per il riesame.
Abusi edilizi, la Cassazione: il condono ambientale non salva dalla demolizione
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