giovedì 21 Novembre 2024
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Tar Molise: le imprese in gara non sono tenute a dichiarare condanne per reati estinti

Le imprese non sono tenute a dichiarare, in sede di partecipazione ad una gara d’appalto, l’eventuale esistenza di condanne per reati ormai estinti. Non solo: le amministrazioni appaltanti non possono adottare alcun provvedimento in conseguenza di tale omissione, men che mai l’esclusione dalla procedura o la revoca dell’aggiudicazione.

Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, con la sentenza 259/2019.

Il caso riguarda un bando di gara in cui, tra i requisiti di ammissione, veniva richiesta in fase di offerta una autocertificazione sul possesso dei requisiti di accesso. In essa, l’impresa partecipante era tenuta ad indicare che «i soggetti dotati del potere di rappresentanza del soggetto candidato» non avessero riportato condanne «con sentenza passata in giudicato o con sentenza di applicazione della pena su richiesta», per qualsiasi reato incidente sulla moralità professionale o anche per altre violazioni di natura finanziaria.

In sede di aggiudicazione, la stazione appaltante aveva avviato verifiche al casellario giudiziale, riscontrando una condanna del legale rappresentante per un reato poi dichiarato estinto. Da qui è nato il contenzioso. Il tema, posto che il reato estinto non può comportare esclusione in base al Codice appalti (Dlgs 50/2016), è se – per usare le parole della Pa – «l’esistenza di condanne penali non dichiarate, seppur afferenti a reati estinti, costituiva una condotta omissiva e reticente in grado di compromettere l’affidabilità riposta nell’operatore economico e giustificare la revoca dell’aggiudicazione».

Il problema è rafforzato dal fatto che il nuovo Codice appalti non riproduce la previsione contenuta nel vecchio (Dlgs 163/2006), dove si precisava che «il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti».

Il Tar del Molise nella sentenza conclude che, anche con il nuovo sistema di regole, l’impresa non è tenuta a dichiarare, in sede di gara, l’esistenza di condanne penali per reati dichiarati estinti: «Si tratta di condanne che, comunque, la stazione appaltante non potrebbe giammai prendere in considerazione ai fini della comminatoria della esclusione del concorrente dalla gara o della revoca della aggiudicazione».

La dichiarazione omessa quindi non può avere neppure rilevanza come un grave illecito professionale (articolo 80 comma 5 lettera c), come un’omissione di informazione dovuta o come una dichiarazione non veritiera dell’impresa. Insomma, non può rilevare in alcun modo.

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